Art. 123
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari
Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui ((alla tabella I e alla tabella dei medicinali)) previste dall'articolo 14. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.
Testo vigente dal 21 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva