Art. 126(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31) Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

Durante il periodo di affidamento di cui all'ar. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art126 · fonte su Normattiva