Art. 13Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 7, commi 1 e 2) Tabelle delle sostanze soggette a controllo

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Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanita' sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanita' e il Consiglio superiore di sanita'. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate dal comma 1. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, con le stesse modalita' adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art13 · fonte su Normattiva