Art. 131 — Relazione al Parlamento
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Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'art. 132, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attivita' relative all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 20 marzo 1999 · versione 0 su Normattiva