Art. 132 — Consulta degli esperti e degli operatori sociali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1990 al 20 marzo 1999. Leggi il testo vigente →
I contributi di cui all'art. 131 sono destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche' ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui all'art. 131 che si coordinino con le strutture delle unita' sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento. I contributi di cui all'art. 131 vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ufficio del Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate. Detti contributi per le attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti sono finanziati con un apposito stanziamento di lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonche', ancora per l'anno 1990, di quello di lire 19.200 milioni.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 20 marzo 1999 · versione 0 su Normattiva