Art. 18 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) Comunicazione dei decreti di autorizzazione
I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale antidroga.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva