Art. 540 — Relazione sull'ispezione
L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte. Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilita' amministrativo-contabile, l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione e' effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva