Art. 23Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2). Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo 24. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo 25. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art23 · fonte su Normattiva