Art. 22 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate
Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva