Art. 24(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art24 · fonte su Normattiva