Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1990 al 21 maggio 2014. Leggi il testo vigente →
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita' sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 21 maggio 2014 · versione 0 su Normattiva