Art. 40 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) Confezioni per la vendita
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Il Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva