Art. 42 — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 10, comma 1
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I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva