Art. 45 — Dispensazione dei medicinali
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La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantita' e forma prescritta. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non puo' essere piu' spedita. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva