Art. 48 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva