Art. 55(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni

L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art55 · fonte su Normattiva