Art. 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito
Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
- a)dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione;
- b)dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva