Art. 60 — Registro di entrata e uscita
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Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva