Art. 60Registro di entrata e uscita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art60 · fonte su Normattiva