Art. 69

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →

Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanita' i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonche' alla destinazione specifica delle sostanze. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art69 · fonte su Normattiva