Art. 71
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Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva