Reati e pene - In genere - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fattispecie aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci - Trattamento sanzionatorio previsto per il "capo-promotore" - Reclusione non inferiore a ventiquattro anni - Ritenuta previsione di una "pena fissa" - Denunciata violazione dei princìpi di proporzionalità e di individualizzazione della pena - Erroneità del presupposto interpretativo e difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e all’art. 49, par. 3, CDFUE – dell’art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione». Contrariamente a quanto sostiene il rimettente sulla base anche di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo, la disposizione censurata – pur caratterizzata da un profilo di evidente irrigidimento – non contempla una pena fissa, ma si limita a stabilire per la fattispecie aggravata l’aumento del minimo della pena prevista per il reato-base, senza incidere sul massimo, in tal modo salvaguardando una forbice extra-edittale (da ventiquattro a trenta anni di reclusione per effetto degli artt. 64 e 66 cod. pen.) che lascia comunque aperto un non trascurabile compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticità nella commisurazione giudiziale della pena; senza considerare che l’aumento di pena ben potrebbe essere eliso dal concorso di circostanze attenuanti. I princìpi evocati dal rimettente mediante il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle pene fisse non appaiono pertanto pertinenti alla disciplina censurata. Solo apoditticamente prospettata, peraltro senza richiamo all’art. 117, primo comma, Cost., è invece la censura di violazione dell’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023; S. 263/2022 - mass. 45266; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022; S. 252/2021 - mass. 44435).
Stupefacenti e sostanze psicotrope – In genere – Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope – Trattamento sanzionatorio per chi promuove, costituisce, dirige, organizza oppure finanzia l’associazione, e per chi vi partecipa – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti e dieci anni di reclusione, anziché in sette e cinque anni, come previsto nel massimo per i fatti di associazione di “lieve entità” – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena – Anomalia sanzionatoria non rimediabile attraverso un intervento della Corte costituzionale – Inammissibilità delle questioni – Auspicio di un sollecito intervento del legislatore. (Classif. 210001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime stabilite per l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una “frattura sanzionatoria” di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all’art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti “apicali” e cinque per i partecipanti “semplici”), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti “apicali” e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti “semplici”). Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie “maior” ai massimi di quella “minor”, non potendosi ritenere che alla continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria; una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse – all’interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure “specializzate” di reato associativo – che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. (Precedenti: S. 40/2019 – mass. 42188; S. 179/2017 – mass. 41198).