Art. 82 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Se il fatto riguarda (( i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista)) dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'.34
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte Costituzionale
34Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 4 del presente articolo).
Testo vigente dal 28 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva