Art. 84(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) Divieto di propaganda pubblicitaria

La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, e' vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art84 · fonte su Normattiva