STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA - STRANIERO CONDANNATO PER ALCUNI DEI REATI IVI PREVISTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI EMETTERE, CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA, L'ORDINE DI ESPULSIONE DALLO STATO, CON IMPLICITA PRECLUSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE PER CUI L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PRESUPPONE UNA CONCRETA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, NONCHE' DEI DIVIETI DI ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA IN DIFETTO DI PREVISIONE LEGISLATIVA E DI INIBIZIONE AL CONDANNATO DELLA POSSIBILITA' DI REINSERIMENTO SOCIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE, ESSENDO STATA FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA RISULTANTE DA PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE, SIA DI MERA INTERPRETAZIONE - REIEZIONE.
Contro quanto ha sostenuto, nella proposta eccezione di inammissibilita', l'Avvocatura di Stato, e' da escludere che con la questione sollevata, in giudizio di rinvio, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, Cost., riguardo all'art. 86, primo comma, del testo unico in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui, secondo il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, obbliga il giudice ad emettere, contestualmente alla sentenza, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., la concessione della sospensione della pena, si sia in sostanza richiesto alla Corte di dirimere un conflitto giurisprudenziale tra due modi diversi di interpretare la norma impugnata. Il giudice 'a quo', infatti, dopo aver illustrato il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, e affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale, manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate norme della Costituzione, con cio' formulando una questione di legittimita' costituzionale. Ne' vale in contrario far richiamo alle sentenze di inammissibilita' pronunciate dalla Corte , per difetto di rilevanza, nei casi, del tutto diversi, in cui i giudici 'a quibus' prospettavano piu' possibilita' interpretative della disposizione contestata senza indicare quale di esse ritenevano di dover applicare nel giudizio di provenienza. - V. le massime precedenti, e in particolare la massima D. Riguardo alle questioni, da ultimo menzionate, proposte in modo "ancipite", v., tra le altre, S. nn. 117/1994, 51/1992, 473/1989, 472/1989, 456/1989, e O. nn. 325/1994, 227/1994, 207/1993 e 584/1988. red.: S.P.
sentenza 58/1995massima n. 21858 STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA - STRANIERO CONDANNATO PER ALCUNI DEI REATI IVI PREVISTI - OBBLIGO DEL GIUDICE AD EMETTERE, CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA, L'ORDINE DI ESPULSIONE DALLO STATO, ESEGUIBILE A PENA ESPIATA, SENZA L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL CONDANNATO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE (EX ART. 164, COMMA SECONDO, N. 2, COD. PEN.) PUR IN PRESENZA DEGLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI, ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE ED INGIUSTIFICATO OSTACOLO ALLA LIBERTA' PERSONALE E ALLE POSSIBILITA' DI REINSERIMENTO SOCIALE DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
L'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, del testo unico delle leggi sulla disciplina in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestualmente alla condanna dello straniero per uno dei reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (produzione e traffico di sostanze stupefacenti, agevolazione e istigazione al loro uso ecc.) in deroga al principio, stabilito dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa" configura una irrazionale disparita' di trattamento di fronte alle altre ipotesi di applicabilita' della misura di sicurezza dell'espulsione previste dagli artt. 235 e 312 cod. pen., per le quali, benche' subordinate al presupposto di condotte obiettive non meno gravi di quelle considerate nell'art. 86, primo comma, la regola generale di cui all'art. 31 della legge n. 663 del 1986, deve essere pur sempre osservata. E tale irragionevolezza risulta evidente se si considera che l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione imposta dalla norma in questione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 cod. pen. (cui fa rinvio l'art. 203, cpv. cod. pen.) e la conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., della concessione della sospensione della pena inflitta, pur quando, come nel caso di specie, sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l'erogazione del beneficio, frappongono ingiustificati ostacoli non soltanto alla liberta' personale, ma anche alle possibilita' di sviluppo della personalita' del condannato, a cui anche le pene devono tendere. Pertanto, non valendo in contrario il richiamo alle pronunce di non fondatezza della Corte relative al diverso istituto della espulsione dello straniero, su sua richiesta, in alternativa alla esecuzione della custodia cautelare o della pena, prevista dall'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, l'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua'. - Sull' art. 7, commi 12 e 13 del decreto-legge da ultimo citato, S. nn. 62/1994 e 283/1994. red.: S.P.
sentenza 58/1995massima n. 21860