Art. 92 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
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Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva