Art. 24
[1]Sottrazione agli obblighi di addestramento.
[2]Chiunque, essendo assegnato a frequentare i corsi di addestramento previsti dall'art. 21, non ottempera agli obblighi inerenti a tale assegnazione, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva