Art. 4
[1]Non idoneita' al servizio del lavoro.
[2]I cittadini, i quali ritengano di non essere idonei fisicamente o professionalmente al servizio del lavoro al quale sono stati destinati, possono chiedere di essere sottoposti ai necessari accertamenti per l'assegnazione ad altro servizio al quale si ritengano piu' adatti oppure per ottenere la dispensa temporanea o definitiva dal servizio del lavoro.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva