Art. 15
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva