Art. 16
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva