Art. 2 — (L) Oggetto
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Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2006 al 15 settembre 2020 · versione 9 su Normattiva