Art. 20 — (R) Copie di atti e documenti informatici
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 23-ter — Documenti amministrativi informatici
Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, …
Art. 12
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Art. 111-ter — Fascicolo informatico e accesso agli atti
I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticita', l'integrita', l'accessibilita', …
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
Art. 22 — Copie informatiche di documenti analogici
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai…
Art. 72
Potere di certificazione di conformita' (articolo 25 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art20 · fonte su Normattiva