Art. 37 — (L) Esenzioni fiscali
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la firma da legalizzare.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva