Art. 46 — (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
- a)data e il luogo di nascita;
- b)residenza;
- c)cittadinanza;
- d)godimento dei diritti civili e politici;
- e)stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f)stato di famiglia;
- g)esistenza in vita;
- h)nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i)iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l)appartenenza a ordini professionali;
- m)titolo di studio, esami sostenuti;
- n)qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o)situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p)assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q)possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r)stato di disoccupazione;
- s)qualita' di pensionato e categoria di pensione;
- t)qualita' di studente;
- u)qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v)iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z)tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa)di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb)di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis)di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc)qualita' di vivenza a carico;
- dd)tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee)di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) 321
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
3Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.
Testo vigente dal 27 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva