Art. 39 — (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non e' soggetta ad autenticazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva