Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilità.
L'oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata. Pertanto, è inammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio alle successive norme che ripropongono lo stesso precetto, prospettata dalla parte privata costituita. - Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio incidentale unicamente ad opera dall'ordinanza di rimessione, v., citata, la sentenza n. 220/2007.
Riguarda ancheart. 128 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 2 d.P.R. 487/1994
ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO PUBBLICO PER INSEGNANTI ELEMENTARI - REQUISITI - ETA' NON INFERIORE AI 18 ANNI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPLOMATI MINORENNI RISPETTO AI DIPLOMATI MAGGIORENNI - INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO E SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - PRETESA PRECLUSIONE ALL'UTILIZZAZIONE LEGITTIMA DEL TITOLO DI STUDIO PER I POSTI CHE SI RENDANO DISPONIBILI NELL'ARCO DI UN TRIENNIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 (recte: 402), comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui rinvia all'art. 2, n. 2, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per quanto concerne il limite di eta' minimo del compimento del diciottesimo anno di eta' per partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle scuole statali, in quanto questione analoga e' gia' stata dichiarata non fondata e non sono stati proposti argomenti nuovi tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalita'. - S. n. 466/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda anched.P.R. 3/1957
ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO PUBBLICO PER INSEGNANTI ELEMENTARI - REQUISITI - ETA' NON INFERIORE AI 18 ANNI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPLOMATI MINORENNI RISPETTO AI DIPLOMATI MAGGIORENNI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e 402, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Applicazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 2, comma 1 n. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui richiamano, per quanto concerne i concorsi per il reclutamento nelle scuole statali (nella specie, scuole elementari), fra i requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, il limite di eta' minimo di diciotto anni e stabiliscono che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso, in riferimento all'art. 2, comma 1 n. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti di eta' per l'accesso ai pubblici impieghi e nello stesso tempo fissare la data di riferimento dell'eta' minima richiesta, purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario ed irragionevole - non puo' ritenersi irragionevole stabilire il requisito dell'eta' in coincidenza con il raggiungimento della maggiore eta', oltretutto costituente il limite piu' basso nel settore del pubblico impiego, tenuto conto delle responsabilita' e della esigenza, valutata discrezionalmente dal legislatore, di una compiuta maturita' richiesta per i soggetti cui viene affidato un settore delicato come l'insegnamento nella scuola pubblica; ne' tale requisito puo' considerarsi ostativo al diritto al lavoro, potendo questo essere esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi di accesso che la stessa Costituzione prende in considerazione, richiedendo l'intervento della legge (riserva relativa), o collidente con l'art. 37 Cost., destinato a proteggere nel lavoro la posizione dei minori, non certo ad assicurare a questi, in ogni caso, liberta' di accesso al pubblico impiego; ed in quanto non e' irragionevole che il legislatore abbia voluto fissare un riferimento uniforme per la data di possesso dei requisiti di accesso a pubblico concorso, coniugando uniformita' di trattamento e semplificazione nella verifica. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 8 d.P.R. 417/1974art. 2 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.