Art. 41 — (L) Validita' dei certificati
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2012, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva