Art. 69
(R) Archivi storici
I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva