Art. unico (Approvazione)
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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1931 - Anno 1X.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Acerbo - Rocco - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[7]Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1931 - Anno IX
[8]Atti del Governo, registro 305, foglio 90. - Mancini.
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