Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione chi e' munito della licenza di cui agli articoli precedenti, e' autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di uccellagione e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali di difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva