Art. 10

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Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione chi e' munito della licenza di cui agli articoli precedenti, e' autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di uccellagione e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali di difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art10 · fonte su Normattiva