Art. 11
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[1]La caccia puo' essere esercitata con arma da fuoco portatile o ad appoggio, con cani, con furetto e con falchi.
[2]E' sempre vietato l'uso di arma da fuoco impostato con scatto procurato dalla preda, di spingarda montata su imbarcazione a motore, di sostanze venefiche, inebrianti o esplodenti, di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne, di gabbie, ceste o pietre a scatto, di trappole, tagliole o trabocchetti, di fionde e di lacci di qualsiasi genere. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi.
[3]Nel novero delle armi da fuoco proibite da questo articolo non sono considerati i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.
[4]Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di cattura fatta a scopo di ripopolamento.
[5]La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito e' regolata dal Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, in armonia alle disposizioni della presente legge.
[6]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina nobile stanziale, da lire 200 a lire 2000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva