Art. 13
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[1]E' anche consentita la caccia col fucile:
- A)Nelle zone seconda (Vallata del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi delle Tre Venezie) e terza (Vallata dell'Arno, del Tevere ed altre analoghe, peninsulari e insulari):
[2]1° dal 10 agosto alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri;
[3]2° fino al 31 marzo al merlo, tordo, tordo sassello, resena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze, e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia.
- B)Nella zona quarta (Appennini e montagne della Sardegna e della Sicilia): fino al 31 marzo ai colombacci e alle colombelle con preparazione di sito.
- C)Nella zona quinta (Estuario veneto e localita' assimilabili): dal 10 agosto al 31 marzo ai palmipedi e trampolieri.
- D)Nella zona sesta (Litorale del Continente e delle isole):
[4]1° dal 10 agosto alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri;
[5]2° fino al 31 marzo alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno,allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle;
[6]3° fino al 10 aprile ai palmipedi e trampolieri;
[7]4° dal 20 aprile al 20 maggio alla quaglia, entro la distanza di metri 500 dall'orlo interno dell'arenile.
[8]Tuttavia lungo quelle spiagge in cui le particolari condizioni della localita' richiedono per l'esercizio di tale caccia un'ampiezza maggiore, il Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta della Commissione venatoria centrale, puo', con suo decreto, consentire tale caccia fino al massimo di mille metri dall'orlo interno dell'arenile.
[9]In tutta la penisola Salentina e lungo il restante litorale pugliese fino alle foci del Candelaro e del Bradano, limitatamente ad una profondita' di 2000 metri dall'orlo interno dell'arenile, e' consentita in tale periodo la caccia alla quaglia e alla tortora.
[10]E' sempre vietata la caccia alle quaglie sul mare.
[11]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 qualora si tratti di' selvaggina nobile stanziale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva