Art. 14

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[1]L'uccellagione puo' essere esercitata con reti orizzontali e verticali fisse destinate normalmente a funzionare di giorno.

[2]Ogni altro tipo di uccellagione con reti e' vietato.

[3]E' percio' altresi' vietata l'uccellagione con reti di uso notturno di qualsivoglia forma, quali lanciatore, diavolaccio, diluvio, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili. E' vietato del pari l'uso del soprerba o strascino o strusa, di paniuzze e tese all'acqua per gli uccelletti (beverini), di gabbie a scatto, trappole e lacci di qualsiasi genere. Sono pure proibite le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane, nelle quali l'uccellagione si eserciti essenzialmente al fischio e al volo, senza alberi posatoi.

[4]L'uccellagione con reti e' sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare, fino alla distanza di metri 1000 dal limite interno dell'arenile e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art14 · fonte su Normattiva