Art. 15
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[1]Il sistema di uccellagione con reti fisse e' caratterizzato:
- a)dalla presenza di un capanno costruito in muratura o altra solida materia, che apparisca destinato a servire almeno per una intera stagione o periodo di caccia;
- b)da una evidente ed apposita preparazione del terreno;
- c)per le reti verticali, da alberi da invito potati ed educati in modo che appaiano destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione;
- d)per le reti orizzontali, da capisaldi saldamente infissi nel terreno.
[2]Qualora manchino le caratteristiche indicate nel precedente comma, le reti si considerano mobili e percio' vietate.
[3]Sono, pero', consentite la prodina con un solo paio di reti e la quagliara.
[4]Il sistema di uccellagione con reti fisse puo' avere anche piu' di un capanno, purche' uno solo sia in muratura e siano tutti entro il raggio di 300 metri dal capanno principale. In tal caso il sistema e' ritenuto unico e comprende tutte le reti governabili dai vari capanni. Le reti non possono estendersi piu' di 300 metri dal capanno principale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva