Art. 16
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[1]E' ammesso che il concessionario di un mezzo fisso di uccellagione incarichi del funzionamento di esso una o piu' persone da lui dipendenti o suoi famigliari, preventivamente designati alla Commissione venatoria provinciale. In tal caso la licenza deve trovarsi presso le persone incaricate.
[2]In caso di mancata presentazione della licenza, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 3° e 4°.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva