Art. 17
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[1]L'uccellagione e' permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.
[2]Pero', nelle localita' in cui nessuna caccia si apre prima del 1° settembre, anche l'uccellagione non puo' cominciare prima di tale data.
[3]L'uccellagione puo' essere esercitata fino al 31 marzo, esclusivamente con reti a maglia larga per la cattura dei colombacci e colombelle, storni, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, tranne che nella zona delle Alpi.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire.1000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva