Art. 18
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[1]Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od in altra solida materia con preparazione di sito, che appariscano destinati alla caccia dei colombacci e colombelle o dei palmipedi e trampolieri per un'intera stagione di caccia, quali i capanni, nonche' le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.
[2]Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli indicati nell'art. 15.
[3]Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva