Art. 19
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[1]Non possono essere impiantati appostamenti fissi senza il consenso del proprietario del terreno. Questa disposizione non si applica agli impianti gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
[2]Gli appostamenti fissi non possono esser impiantati a distanza minore di 400 metri dal confine di bandite o riserve; i preesistenti devono essere rimossi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva