Art. 19

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[1]Non possono essere impiantati appostamenti fissi senza il consenso del proprietario del terreno. Questa disposizione non si applica agli impianti gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

[2]Gli appostamenti fissi non possono esser impiantati a distanza minore di 400 metri dal confine di bandite o riserve; i preesistenti devono essere rimossi.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art19 · fonte su Normattiva