Art. 2
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E' considerato effettivo esercizio di caccia e di uccellagione, ai sensi della presente legge, non solo il reale esercizio di atti di caccia o di uccellagione, ma altresi' il vagare o il soffermarsi, senza giustificato motivo, con armi, strumenti, ordigni o mezzi in genere atti alla caccia o all'uccellagione in attitudine tale da dimostrare l'intenzione di ricercare o attendere la selvaggina per ucciderla o catturarla.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva