Art. 20
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[1]La caccia e l'uccellagione non possono essere esercitate a meno di 300 metri dal capanno unico o dal principale di un appostamento fisso di uccellagione; a meno di 200 metri da un appostamento fisso di caccia, od a meno di 100 metri da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante il loro effettivo esercizio.
[2]Gli impianti di caccia o di uccellagione che esigano per il loro funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto Ministeriale, sentita la Commissione venatoria centrale.
[3]Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento fisso sia in parte di altri proprietari, occorre il consenso di questi ultimi; in difetto, il divieto di caccia e di uccellagione e' limitato al terreno pel quale esista il consenso del proprietario. Questa disposizione non si applica agli impianti gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
[4]Il colpevole e' punito a querela di parte con la multa fino a lire 500.
[5]La caccia e l'uccellagione non possono essere esercitate a meno di 400 metri da ciascun capanno di un Osservatorio ornitologico od Istituto scientifico, durante l'effettivo esercizio del capanno medesimo.
[6]Il colpevole e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva