Art. 23

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Gli appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e delle colombelle non possono essere impiantati a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente. Questa disposizione non si applica agli impianti gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art23 · fonte su Normattiva